
Oltre all’elaborazione teorica, che, come abbiamo visto, prende avvio dalle riflessioni di studiosi come Dan Olweus, nel corso dei decenni sono stati progettati e sviluppati diversi piani di intervento per cercare non solo di risolvere, ma anche di prevenire fenomeni di prepotenza all’interno delle scuole.
Le prime esperienze nel campo della prevenzione del bullismo sono quelle condotte da Dan Olweus negli anni Ottanta in Norvegia[1]. Prendendo spunto da questi progetti, nel 1992, negli Stati Uniti viene organizzata un’iniziativa nota come Violence in School: essa prevede un’indagine sulla diffusione delle violenze nelle diverse scuole; dai risultati di questa indagine emerge che gran parte delle violenze avviene nelle grandi scuole per cause molto diverse tra loro (es. mancanza di coinvolgimento della famiglia nella vita scolastica, troppa esposizione alla violenza sui media, ecc.). Nel 1997 l’Unione Europea elabora dei modelli di analisi del fenomeno concernenti il proprio territorio, decidendo in seguito di finanziare alcuni progetti mirati a combattere la violenza a scuola[2].
Per quanto concerne l’ambito italiano, le principali tappe riguardanti la prevenzione del bullismo sono state recentemente indagate da Serino e Antonacci[3]. Nel nostro paese, la questione della prevenzione della violenza a scuola compare già in epoca fascista, grazie all’emanazione del R.D. n. 653 del 4 maggio 1925 relativo al Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione[4]. Al suo interno è possibile ritrovare delle linee guida, in particolare nel Capo III (Art.19-20-21-22-23-24-25)[5]. Questo decreto rimane in vigore fino al 1998 quando, con l’emanazione del D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) n. 249 del 24 giugno 1998, conosciuto come Statuto degli Studenti e delle Studentesse[6], il legislatore introduce delle misure specifiche, da un lato, per la repressione e la punizione degli atti di bullismo, dall’altro, per il reinserimento consapevole del bullo nel tessuto scolastico. In particolare, nell’articolo 4 dello Statuto è previsto che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare per cui il Dirigente Scolastico, ascoltato il parere del Consiglio di Istituto, predisponga interventi per affrontare le questioni relative al bullismo: il regolamento interno delle scuole afferirà a procedure veloci ed efficaci, prevedendo un’ampia gamma di sanzioni sulla base della gravità dell’infrazione commessa; nell’articolo 5, invece, è prevista la costituzione di un organo di garanzia che avrà il compito di esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti, o da chi esercita la patria potestà, in seguito a una sanzione disciplinare a norma del regolamento.
L’elaborazione di interventi e norme sulla prevenzione riprendono, secondo le analisi di Serino e Antonacci, nel 2007, quando l’ex Ministro degli Interni Giuliano Amato, essendosi reso conto dell’aumento dei casi di bullismo, crea uno spazio online contro la violenza tra i ragazzi: il blog ha lo scopo di far esprimere la propria opinione in maniera anonima a chiunque lo ritenga opportuno, in modo tale da avviare un percorso d’integrazione e di tolleranza all’interno di un grande laboratorio virtuale; chiunque può scrivere per segnalare casi, confrontarsi o fare domande agli esperti[7]. Nello stesso anno, Giuseppe Fioroni, nella premessa della Direttiva Ministeriale n. 5 del 05 febbraio 2007[8], indica che il bullismo non si può ridurre al comportamento delle singole persone (bambini e ragazzi adolescenti di entrambi i sessi): per eradicarlo, bisogna tener conto delle dinamiche del gruppo dei pari. Inoltre, con questa direttiva vengono create diverse occasioni di prevenzione e di contrasto del bullismo: una delle prime attività proposte dal Ministro Fioroni è una campagna di comunicazione diversificata rivolta agli studenti, ai dirigenti scolastici, ai docenti e ai genitori, in modo da favorire la prevenzione del fenomeno in base alle fasce di età. Vengono istituiti in ogni Ufficio Scolastico Regionale degli osservatori, finanziati tramite dei fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione, con il compito di monitorare costantemente il fenomeno e di dare vita a una rete di istituzioni legate all’educazione alla legalità.
Viene inoltre attivato, nella sede del Ministero della Pubblica Istruzione, un numero verde nazionale sia per poter segnalare casi di bullismo sia per chiedere informazioni al riguardo. Il numero verde, ancora attivo, è 800 66 96 96; delle telefonate ricevute, ovviamente, viene tenuta traccia in maniera anonima, in modo da poter segnare in un database tutte le problematiche che emergono. Questa iniziativa, come indicato dal sito stesso del MIUR[9], è tra quelle maggiormente gradite dalla cittadinanza. Non casualmente, infatti, nelle prime 24 ore dalla sua attivazione vengono registrate oltre 1.150 telefonate: di queste, 326 sono di insegnanti, 102 di dirigenti scolastici, 105 di familiari e 617 di studenti. Diversi sono anche i motivi per cui si contatta il numero verde: il 37% delle segnalazioni denuncia episodi persistenti di bullismo, il 25% riguarda situazioni sporadiche, mentre il 24% degli utenti chiede informazioni sulle sanzioni previste.
La normativa, nel corso degli anni, si è evoluta passando da norme puramente punitive a strategie preventive delle violenze; ad oggi, però, sia in rete che nella bibliografia utilizzata per la stesura di questo elaborato, non ci sono dati utili per stabilire in maniera oggettiva la reale efficacia delle strategie descritte.
[1] Cfr. D. Olweus, op. cit., pp. 60-65.
[2] Cfr. C. Serino, A. Antonacci, op. cit., pp. 83-85.
[3] Cfr. ivi, p. 67.
[4] http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/30/zn57_04_003.html (ultima consultazione: 25/07/2018).
[5] Tutte le norme sul bullismo che si sono succedute sono riportate nell’Appendice C, pp. XX-XX.
[6] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/07/29/098G0305/sg (ultima consultazione: 01/04/2020).
[7] Cfr. C. Serino, A. Antonacci, op. cit., pp. 171-173.
[8] Ivi, p. 171.
[9] www.miur.gov.it/bullismo (ultima consultazione: 26/01/2020).
